Materiali derivanti dal trattamento delle terre contaminate: il MASE si esprime con un interpello

Con un interpello, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica si esprime sulla corretta qualifica della  Cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali derivanti dal trattamento di terre contaminate.

Il tema

Il ricorso è stato proposto dalla Provincia di Novara, la quale ha richiesto chiarimenti in merito alla cessazione di qualifica di rifiuti dei materiali derivanti dal trattamento di terreni contaminati, che presentano valori conformi alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) o ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC).

I quesiti

La provincia aveva posto due quesiti:

1) Se, nell’ambito di interventi di bonifica di siti contaminati, i materiali originati dal trattamento effettuato mediante impianto mobile di “soil washing”, possono cessare la qualifica di rifiuti qualora rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato.

Il motivo era fondato in relazione ad una istanza di autorizzazione ex art. 208 del TUA (c.15), relativa ad un impianto mobile di “soil washing”, da utilizzarsi nell’ ambito di interventi di bonifica in siti contaminati, per il trattamento di alcuni rifiuti, EER 170504, 170503*, 191301* e 191302, con la precisazione che questi 2 ultimi rifiuti derivano , nell’ambito dell’attività svolta dall’Impianto nel sito di bonifica, da attività di pretrattamento tramite vagliatura e/o frantumazione di matrici contaminate, prima del processo di recupero in impianto “Soil Washing”.

La questione riguardava se i materiali originati dal trattamento di lavaggio cessino la qualifica di rifiuti ai sensi del’ art. 184-ter del TUA qualora rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato.

La provincia, rivolgendosi all’ARPA competente territorialmente, sul tema, aveva ricevuto la seguente interpretazione:

“ Nel caso di utilizzo in un sito di bonifica, invece, l’impianto deve operare nel rispetto delle condizioni stabilite nel progetto autorizzato. La bonifica comprende la serie di interventi finalizzati all’eliminazione delle cause di inquinamento e alla riduzione di sostanze inquinanti presenti nelle matrici ambientali ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), che rappresentano gli obiettivi di decontaminazione che la bonifica deve raggiungere. I CSR, costituendo i livelli di “accettabilità” per il sito, sono determinati caso per caso con la procedura di analisi di rischio sito specifica e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione.   Il materiale risultante, dopo un trattamento di bonifica per il raggiungimento delle CSR, non è pertanto una materia “commerciabile”. La richiesta presentata dalla ditta si focalizza sulla possibilità di attribuire, a valle delle operazioni di soil washing, la qualifica di “end of waste” ai suoli su cui nel progetto di bonifica è stato stabilito il raggiungimento delle CSR.   Se si valuta la richiesta dal punto di vista della disciplina ex art. 184-ter TUA. 152/06, ad un suolo conforme alla CSR non può essere attribuita la qualifica di “end of waste” in termini generali, poiché un limite definito per un progetto di bonifica ha una validità sito specifica.   Le Linee Guida SNPA n. 41/2022 per la disciplina degli “end of waste”, di cui all’art. 184-ter TUA. 152/06 argomentano in modo completo le condizioni e i requisiti per la loro produzione. Tra questi, rappresenta grande rilevanza la condizione di assenza di impatti negativi sull’ambiente (punto d Tabella 4.1), ed un suolo conforme alle CSR, autorizzate per un determinato sito e per specifici parametri, non potrebbe rispettare tale condizione in un contesto esterno, diverso da quello valutato nel progetto di bonifica. Viceversa, la richiesta, valutata dal punto di vista della normativa sulle bonifiche, può risultare corretta se persegue lo scopo di ammettere la ricollocazione del suolo post trattamento in coerenza con il progetto autorizzato. Le Linee Guida SNPA n. 22/2019, al paragrafo 4.4 approfondiscono il caso del riutilizzo in sito di terre contaminate (non rifiuti) nei siti oggetto di bonifica, presentando una serie di fattispecie che si adattano al caso in esame.   Il documento nazionale ribadisce che è consentito il riutilizzo se le terre conformi alle CSR sono utilizzate nella medesima area assoggettata all’AdR e nel rispetto del modello concettuale di riferimento per l’analisi di rischio, mentre non è consentito l’impiego di terre da scavo conformi alle CSR in sub aree per le quali è stato accertato il rispetto delle CSC. L’attribuzione della qualifica giuridica di rifiuti a terreni da risanare nell’ambito di un progetto di bonifica non consente di esprimersi sulla possibilità di produrre “end of waste” conformi alle CSR, a causa del mancato riscontro di giurisprudenza disponibile sul caso specifico. Si ritiene che ricorrano le condizioni per l’Autorità Competente per richiedere al Ministero un parere in merito alla possibilità di far perdere la qualifica giuridica di rifiuto ai terreni risanati ai livelli delle CSR autorizzate e nelle condizioni definite nel progetto di bonifica, al fine di ricondurre la cessazione della qualifica di rifiuto alla specificità del progetto avviato sul sito in cui opera l’impianto. “

La provincia, inoltrando il quesito al MASE, ed a seguito della precedente interpretazione, ha ritenuto, oltre a quanto evidenziato da Arpa, che un simile materiale non potrebbe cessare la qualifica di rifiuto poiché non sarebbero soddisfatti i requisiti cui alle lettere b) e c) dell’art. 184-ter del TUA essendo difficilmente immaginabile una richiesta sul mercato di materiali contaminati a livello di specifiche CSR né a quali standard esistenti applicabili ai prodotti si potrebbe fare riferimento, ritenendo altresì che sia inutile attribuire la qualifica di “end of waste” a tali materiali poiché la loro ricollocazione nel sito in bonifica deve essere previsto espressamente dal Progetto di Bonifica che quindi ne autorizza già il riutilizzo in loco, come peraltro avvenuto per il SIN di Pieve Vergonte (VB) approvato dal MASE[1].

Possono cessare la qualifica di rifiuti i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, ad esempio con codice EER 17 05 04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all’allegato V alla parte IV del TUA. n. 152/2006 in base alla destinazione d’uso del sito dove i materiali verranno impiegati.

Inoltre la Provincia ha posto la questione di attribuire la qualifica di “end of waste” a materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, come l’ EER 170504, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico ecc.. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all’ allegato V alla parte IV del TUA in base alla destinazione d’ uso del sito ove i materiali verranno impiegati.

In accordo con ARPA, la provincia aveva ritenuto che, solo in caso di conformità alla colonna A) (siti con destinazione residenziale/verde pubblico), fosse possibile la cessazione della qualifica di rifiuto ritenendo che, in linea generale, non sia possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione è subordinata alla verifica della destinazione d’ uso del sito in cui dove essere recuperata. La motivazione era legata al fatto che questo potesse essere causa di peggioramento delle caratteristiche ambientali nel sito di impiego, qualora lo stesso non abbia mai subito alcun fenomeno di contaminazione (ad esempio un terreno che, per una modifica al PRG, passi da una destinazione d’ uso residenziale/verde pubblico a commerciale industriale). Non si può peraltro escludere anche il rischio per la salute umana, in mancanza di un’analisi di rischio sanitario sito specifica in contrasto con quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell’ art. 184 ter del TUA.

La risposta

Circa il primo, il MASE ha puntualizzato che: “.. non appare possibile attribuire la qualifica di “end of waste” a tali materiali in quanto la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva finché sono gestiti all’interno del progetto di bonifica. Infatti, la loro ricollocazione nel sito in bonifica, così come il trattamento, deve essere prevista espressamente dal Progetto di Bonifica la cui approvazione costituisce l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzo in loco.(…). In ultima analisi si ritiene che i due procedimenti, di bonifica e per la cessazione della qualifica di rifiuto, vadano tenuti distinti nel senso che l’applicazione dell’uno esclude il ricorso all’altro per il medesimo oggetto.”

Per quanto attiene il secondo, invece, il Dicastero ha puntualizzato che, qualora i materiali non rientrino nel DM 152/2022 relativo alla cessazione della qualifica dei rifiuti da costruzione e demolizione, si intenda attribuire al terreno da risanare la qualifica di rifiuto, al fine dell’applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale che esita dal trattamento ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, questo deve essere indicato nelle autorizzazioni “caso per caso” come indicato nelle Linee Guida SNPA 41/2022.

Quando questo ricorre,  i materiali derivanti dal trattamento di terreni contaminati possono cessare la qualifica di rifiuti (End of Waste) se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione previste per i siti con destinazione residenziale/verde pubblico (colonna A della tabella 1, Allegato V, Parte IV del TUA. n. 152/2006). Diversamente, non è possibile considerare come materia prima “una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui dove essere utilizzata.”.

Inoltre, il MASE ricorda che “…è possibile qualificare le terre come sottoprodotti se, oltre a soddisfare tutti i requisiti previsti dall’art. 184-bis, le attività dalle quali sono generate le terre e rocce da scavo rientrano fra quelle definite come “opere” ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 tra le quali però non sono ricompresi gli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente ed operativa.”


[1] V. Decreto n.4599 del 21.10.2013.

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